Le condizioni per l’IVA agevolata nella vendita di materiali edili
1. Beni finiti. Per poter applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% o 4% l’oggetto della cessione deve riguardare beni finiti (es. rubinetteria, sanitari, cabine doccia, stufe ecc.).
Le cessioni di materie prime, semilavorati per l’edilizia (es. piastrelle, mattoni), arredobagno e accessoristica (es. mobiletti) devono essere effettuate con aliquota IVA al 22%.
2. Interventi edilizi agevolati. I beni acquistati devono essere utilizzati per la realizzazione di uno degli interventi edilizi agevolati per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% o al 10%. IVA 4% Nuova costruzione.
Nuova costruzione IVA 4%. L’aliquota IVA al 4% si applica alle cessioni di beni destinati alla costruzione di un fabbricato non di lusso e alla costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo. L’IVA al 4% si applica anche alle prestazioni di servizi: se però il committente non possiede i requisiti prima casa, si applicherà l’IVA al 10% (solo alle prestazioni di servizi).
Ampliamento e completamento IVA 4%. L’aliquota IVA al 4% si applica anche alle cessioni di beni destinati all’ampliamento degli edifici in corso di costruzione o già costruiti (es. sopraelevazione) e al completamento di nuova costruzione (se non è stato rilasciato il certificato di agibilità). L’IVA al 4% si applica anche alle prestazioni di servizi; se però il committente non possiede i requisiti prima casa, si applicherà l’IVA al 10%.
Restauro e risanamento conservativo IVA 10%. Le cessioni di beni da destinare a interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio..”. Esempi: innovazione delle strutture verticali e orizzontali, adeguamento delle altezze dei solai, demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato ecc. L’IVA al 10% si applica anche alle prestazioni di servizi.
Ristrutturazione edilizia IVA 10%. Le cessioni di beni da destinare a interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti..”. Esempi: demolizione e ricostruzione con stessa volumetria, mutamento di destinazione d’uso, recupero abitativo del sottotetto, realizzazione solaio, realizzazione balcone, apertura finestre e porte finestre, ecc. L’IVA al 10% si applica anche alle prestazioni di servizi.
Ristrutturazione urbanistica IVA 10%. Le cessioni di beni da destinare a interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere effettuate applicando l’IVA agevolata al 10%. “Sono quegli interventi rivolti alla sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. L’IVA al 10% si applica anche alle prestazioni di servizi.
Manutenzione ordinaria IVA 22%. Le cessioni di beni da destinare a interventi di manutenzione ordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota IVA ordinaria al 22%. “Sono quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici…)”. L’aliquota IVA 10% potrà essere ottenuta dal cliente, solamente in relazione alle prestazioni di servizi (manodopera) dipendenti da contratto di appalto, purché concernenti un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata. Esempi: sostituzione sanitari, installazione nuova doccia, rifacimento pavimenti, sostituzione caldaia, installazione doccia ecc.
Manutenzione straordinaria IVA 22%. Le cessioni di beni da destinare a interventi di manutenzione straordinaria devono essere effettuate applicando l’IVA ordinaria al 22%. “Sono quegli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici…)”. L’aliquota IVA 10% potrà essere ottenuta dal cliente, solamente in relazione alle prestazioni di servizi (manodopera) dipendenti da contratto di appalto, purché concernenti un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata. Esempi: sostituzione infissi esterni con modifica di materiale o tipologia, rifacimento di scale o rampe, sostituzione tramezzi interni, installazione pannelli solari o di pompe di calore, interventi di risparmio energetico, ecc.
3. Dichiarazione di responsabilità. L’acquirente è tenuto a rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti.
E’ opportuno che venga allegata copia del titolo abilitativo necessario per effettuare l’intervento edilizio (DIA, SCIA, CIL, Comunicazione di Inizio Attività, Permesso di Costruire)
Gli ausili per disabili IVA 4%. Le condizioni per poter usufruire dell’aliquota IVA al 4% per la cessione di ausili per disabili sono le seguenti:
- deve essere presentata una certificazione della A.S.L. di appartenenza, con la quale si attesta la menomazione funzionale permanente dell’acquirente;
- la cessione dovrà riguardare un prodotto che presenti una specifica funzionalità atta a compensare almeno in parte l’handicap permanente.
Sono esclusi i prodotti che non presentano alcun nesso funzionale con l’handicap permanente certificato dall’ASL (es. impianto di climatizzazione, caldaia, sanitari con caratteristiche “standard”).
Impianti solari termici IVA 10%. E’ prevista l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle cessioni di “impianti di produzioni e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica”; in tal caso non si rende necessaria la produzione di una dichiarazione di responsabilità. Sono previste limitazioni nel caso di cessione di singoli componenti dell’impianto (es. pannelli solari, i bollitori specifici): il distributore potrà cedere il componente al cliente con aliquota IVA agevolata al 10%, previo rilascio di una dichiarazione di responsabilità.
Impianti solari fotovoltaici IVA 10%. Si applicano anche agli impianti solari fotovoltaici gli stessi principi previsti per gli impianti solari termici. Quindi i kit solari completi potranno essere ceduti con aliquota IVA agevolata al 10%, senza la produzione di una dichiarazione di responsabilità. Le cessioni di componenti di impianto potranno fruire dell’aliquota al 10% previo rilascio di una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o la costruzione degli impianti fotovoltaici.
Responsabilità del venditore. Chi emette la fattura è l’unico responsabile della correttezza dell’aliquota IVA applicata alla cessione o alla prestazione anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario (Sent. Cassazione n. 3291 del 2 marzo 2012). Il cliente risponderà solo in caso di dichiarazione mendace.