Su condizionatori sono obbligatori in quanto equiparati agli impianti di riscaldamento e per questo devono essere dotati di libretto impianto e sottoposti a controlli periodici ogni 4 anni se hanno una potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e 12 kw per quelli estivi.
L’obbligo di dotarsi del nuovo libretto impianto unico e di effettuare il controllo periodico sull’efficienza con il cd. bollino blu o verde su questi tipi di apparecchiature, è stato introdotto inizialmente con il DM 10/2/2014 che fissava al 1/6/2014 il termine dal quale doveva partire l’obbligo, poi rinviato al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, per dare più tempo alle Regioni di “apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi operativi”.
A partire da tale data è quindi obbligatorio per caldaie, e climatizzatori installati a casa o in negozi, uffici, capannoni ecc. possedere il nuovo libretto impianto rilasciato dal Centro Tecnico di Assistenza autorizzato e riconosciuto ed effettuare i controlli di efficienza energetica.
Per i climatizzatori o condizionatori di casa, uffici, negozi quindi (domestici e commerciali) e sia per quelli estivi che invernali di aria fredda o calda, è diventato dal 15 ottobre 2014, obbligatorio il libretto impianto UNICO ovvero il libretto dove indicare il rapporto sull’efficienza e la prestazione degli impianti e il libretto dove annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza degli impianti installati, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità degli apparecchi installati.
Quindi in occasione di prossimi interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici di riscaldamento invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale a 12 kW, va effettuato un CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ed il relativo rapporto di controllo deve essere trasmesso al catasto regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione, con periodicità di 1, 2, 4 anni secondo quanto stabilito dalle singole regioni.
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Il bollino blu climatizzatori e condizionatori 2019, comporta l’obbligo da parte del responsabile dell’impianto di far effettuare il controllo di manutenzione sull’efficienza energetica periodica sugli apparecchi termici installati nella sua abitazione o nell’ufficio.
Le tipologie impiantistiche riguardanti gli “impianti termici” degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del D.M. 37/08. In particolare esse sono:
• Lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
• Lettera e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.
Tra gli “impianti termici” rientrano quindi “tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva come ad esempio caldaie e condizionatori d’aria con o senza produzione di acqua calda comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore”. Sono esclusi invece da tale obbligo gli scaldabagni che producono solo acqua calda nel singolo appartamento e anche le stufe e i caminetti o gli apparecchi di energia radiante, purché non siano fissi e se la somma delle potenze non sia maggiore o uguale a 5 kw, perché in questo caso sono assimilabili agli impianti termici.
Riassumendo il controllo, utilizzo, manutenzione e ispezione degli impianti termici sono stabiliti nel D.P.R 74/2013 ed è quindi obbligatorio per:
Nuovo Libretto unico impianti termici: cos’è e a cosa serve?
Il nuovo libretto unico impianti è stato introdotto dal Dpr 74/2013 che ha previsto che i vecchi libretti fossero sostituiti con un nuovo modello di libretto di impianto unico del quale tutti gli impianti, dal 15 ottobre 2014 devono dotasi obbligatoriamente. La sostituzione del vecchio libretto, deve avvenire in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o a seguito di interventi tecnici per riparare guasti o malfunzionamenti.
Quando fare il nuovo libretto unico impianti? La compilazione del nuovo libretto:
- in caso di nuovi impianti o sostituiti è a cura dell’installatore
- per gli impianti già installati è il responsabile dell’impianto che deve scaricare i moduli dal sito del Ministero dello Sviluppo compilare la parte anagrafica e far completare la compilazione al tecnico che effettua il il controllo bollino blu sugli impianti.
Controlli efficienza energetica costo 2019: a chi rivolgersi?
Come abbiamo detto, dal 15 ottobre 2014 è partito l’obbligo di avere in casa il nuovo libretto unico dell’impianto termico. Questo libretto può essere rilasciato solo da manutentori o installatori autorizzati ad operare sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari ecc. che hanno il compito di trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
La trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione (rapporto di efficienza energetica e relativo bollino), potrà avvenire, per via telematica, attraverso la compilazione di un file per la raccolta dei dati, in formato Excel, “Modello Carico Allegati D.M. 10-02-2014 per Manutentori“, che è possibile scaricare, assieme alle relative istruzioni di compilazione, cliccando QUI.
Per tutte le nuove installazioni è obbligatorio trasmettere, entro 30 giorni dalla data di installazione, copia della scheda identificativa del libretto di impianto e copia della dichiarazione di conformità. In considerazione del fatto che, nei casi di nuova installazione, è obbligatorio effettuare anche una prova di efficienza energetica di prima accensione, sarebbe utile applicare il bollino sul RCEE del nuovo generatore al fine di un opportuno aggiornamento del catasto impianti.
Il costo 2019 del rilascio libretto impianto, formato da più fogli, ognuno del quale adibito ad un tipo di impianto con il controllo efficienza energetica dell’impianto termico può variare da 100 a 200 € a seconda del tipo e dal numero dei componenti da verificare.
Chi deve fare il controllo e ogni quanto va fatto il bollino?
Chi deve fare il controllo sull’efficienza dei singoli componenti dell’impianto termico?
L’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 stabilisce che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto. In generale è il proprietario dell’impianto. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
– Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo;
– Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
– Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato;
Quando fare bollino efficienza energetica? Secondo le disposizioni del DM 20/6/2014 dipende da quanto deliberato dalle singole Regioni e può comunque variare da 2 a 4 anni mentre per quanto riguarda la verifica della sicurezza e sanità dipende dalle tempistiche previste dall’installatore.
Il responsabile dell’impianto termico, infatti, deve far svolgere il controllo della sicurezza su tutti i componenti dell’impianto mentre i “Controlli di Efficienza Energetica” invece devono essere eseguiti in generale, ogni 4 anni se con potenza superiore a 10 kw per quelli invernali e superiore a 12 kw per quelli estivi, ma dal momento che la periodicità è variabile da regione e regione si consiglia di consultare il sito istituzionale della regione in cui è ubicato l’immobile.
Qual è la multa per chi non effettua i controlli o non ha il nuovo libretto?
Il controllo di verifica sull’efficienza energetica e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a campioni, la multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico.
Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all’attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro.
Chiarimenti “Bollino Blu” per i condizionatori installati nel comune di Roma e provincia.
In data 31/10/2018, con decorrenza 1/11/2018, si è provveduto alla sottoscrizione del “Verbale di consegna in via d’urgenza” per ristabilire l’obbligo di accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel Territorio Comunale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 74/2013, è il manutentore, e non il cittadino/utente, che, redatto e sottoscritto lo specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, ne trasmette una copia, completa del relativo BOLLINO BLU, all’Organismo incaricato e competente per Roma Capitale.
I bollini possono essere acquistati tramite versamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
“ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI”
IBAN: IT92M0538742850000003000524
Successivamente dovrà essere inviata una mail per la prenotazione del ritiro dei bollini, allegato una copia della visura camerale aggiornata, che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, la ricevuta del bonifico, completa del CRO o altro codice identificativo rilasciato dalla banca, e, contestualmente, intestazione e partita IVA utili ai fini della fattura, al seguente indirizzo: bollini.organismo.roma@gmail.com
Si ricorda che solo le imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 possono farne richiesta!